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Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, a 754, e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento".

Art. 2

1. Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969, e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3

1. A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Art. 6

1. Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verra' istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

Art. 7

1. Limitatamente all'anno scolastico 1969-70 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

Art. 8

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente:
"Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 settembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE