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Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.

Art. 2

1. E' altresi' autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.

Art. 3

1. All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE