Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".
Art. 2
1. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e' sostituito dai seguenti:
"Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20 gradi Cmisurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.
E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purche' provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".
Art. 3
1. Dopo la lettera a) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente periodo:
"In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che
influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi".
Art. 4
1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclava per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati".
Art. 5
1. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente:
"d) alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo.
In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purche' vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".
Art. 6
1. Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sara' costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente".
Art. 7
1. Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:
"GC) capacita' litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca";
"IC) capacita' litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca";
"LC) capacita' litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca".
2. Dopo la lettera 0), aggiungere i seguenti commi:
"I vini "Marsala", e "Marsala speciale", diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacita':
a) capacita' litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;
b) capacita' litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;.
c) capacita' litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;
d) capacita' di litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.
Resta salva la possibilita' di porre in commercio bottiglie di capacita' sino a litri 0,100".
Art. 8
1. L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacita' stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25".
Art. 9
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:
"I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantita', la qualita' e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonche' la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacita' fino a litri 60, nonche' per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.
Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacita' non superiore ad ettolitri 100.
I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantita' e tipo di prodotto.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a piu' vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacita' non superiore a cinque litri, e' consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:
1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;
2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio".
Art. 10
1. La lettera b) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente:
b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dallo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".
Art. 11
1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a
qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;
b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei
sottoprodotti della vinificazione;
c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.
La preparazione di vinello di cui alle lettere a) e b) e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonche' alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.
I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanita'.
Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza".