Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
1) n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;
2) n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1951;
3) n. 103 concernente la protezione della maternita', adottata a Ginevra il 28 giugno 1952;
4) n. 112 concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;
5) n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;
6) n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963;
7) n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;
8) n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964;
9) n. 123 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
10) n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
11) n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91; all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE