Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).
Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi".
Art. 2
1. All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.
Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.
Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti".
Art. 3
1. L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
2) agli uffici periferici dello Stato sara' attribuita, in relazione alle esigenze del piu' ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
4) in particolare dovra' essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, cosi' come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovra' provvedersi al decentramento dei controlli".
Art. 4
1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' inserito il seguente articolo 3-bis:
"Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis".
Art. 5
1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' aggiunto il seguente articolo 3-ter:
"La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sara' esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali".
Art. 6
1. L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.
Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.
Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente".
Art. 7
1. All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Nel primo comma, le parole da "All'articolo 146, dello Statuto" sino a "organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa" sono sostituite dalle seguenti:
"All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo".
Dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le norme contenute nei precedenti commi, nonche' quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalita', di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonche' alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari".
Nell'ultimo comma, dopo le parole: "dai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le parole: "salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti".
Art. 8
1. All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968; n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Nel primo comma le parole: "entro il 31 dicembre 1968" sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 1970", e le parole: "articoli da 11 a 18" sono sostituite con le parole: "articoli da 11 a 15 e 17 e 18".
Nel secondo comma, dopo le parole: "norme di coordinamento", sono aggiunte le parole: "e di adeguamento".
Dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtu' del primo comma".
Art. 9
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Nel primo comma, dopo le parole: "saranno riordinate" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 1 luglio 1970".
Nel secondo comma, dopo le parole: "fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste", sono aggiunte le seguenti: "di norma".
Nel terzo comma, dopo le parole: "selezione del personale", sono aggiunte le seguenti: "anche con la eliminazione degli esami di avanzamento".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato".
Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica".
All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
"Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento".
Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.
Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale".
Art. 10
1. L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970".
Art. 11
1. All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari".
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304".