Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennita' di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Government o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonche' per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennita' di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, e' autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.
Art. 2
1. All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fara' fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE