Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari e' fissato al 30 giugno 1975.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della citta' di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE