Modificazioni dell'articolo 281 del codice di procedura penale sulla facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il capoverso dell'articolo 281 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE