Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 dello statuto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonche' per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.
Art. 2
1. All'onere derivante dal precedente articolo 1 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE