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Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, e' sostituito dal seguente:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche' al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE