Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.
Art. 2
1. Gli apparati motori completi di propulsione di cui all'articolo 1 che entro il 30 giugno 1968 siano gia' stati importati con la procedura del daziato in sospeso o con altra procedura sospensiva, sono ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, a condizione che gli apparati medesimi abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni previste dalla lettera a) dell'articolo precedente.
2. Le agevolazioni medesime non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi all'importazione che siano stati riscossi a titolo definitivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MANNIRONI - PRETI - FERRARI AGGRADI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE