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Nuovi provvedimenti per l'Universita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facolta' o di corsi di laurea nella stessa localita' in cui ha sede l'Universita' statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Art. 3

1. Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessita' delle opere universitarie e' autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

2. La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

3. Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni a

Art. 4

1. La validita' dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

2. Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE