Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
2. Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE - FERRARI AGGRADI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE