Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE