Estensione dei requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneita' a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto limitatamente agli esami di idoneita' per il servizio di analisi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'anzianita' di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneita' a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto del servizio di analisi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE