Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennita' di guerra a seguito di condanna penale.
2. Sono, altresi', abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.
Art. 2
1. Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
- REALE
Visto, Guardasigilli: REALE