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Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennita' di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato.
I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".

Art. 2

1. E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

  1. a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;

  2. b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;

  3. c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;

  4. d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;

  5. e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.

2. La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.

Art. 3

1. Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.

Art. 4

1. I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'articolo 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti. In deroga all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1544; sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennita' varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarita' degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.

Art. 6

1. Agli adempimenti relativi alla attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennita' di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati.

2. In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', la liquidazione dell'indennita' di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avra' cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennita' predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessita' di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avra' cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi.

3. Negli altri casi, alla determinazione dell'indennita' di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovra' provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennita' predetta avverra', a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalita', sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato.

4. Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennita' di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute.

5. Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

6. Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE