Contributo al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo per il triennio 1969, 1970 e 1971
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 62.500.000 per la partecipazione dell'Italia, per il triennio 1969-1971, al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 2
1. All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1970 e 1971.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE