Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973.
2. Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, gia' trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di eta' per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e' sostituito dal seguente:
"Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento".
Restano ferme tutte le altre modalita' previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE