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Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee e' tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

1. La denuncia, da compilarsi in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. 1) nome, cognome e domicilio dell'utente;

  2. 2) denominazione della localita' e zona ove e' ubicato il pozzo di estrazione;

  3. 3) quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato;

  4. 4) uso cui l'acqua e' destinata, e, secondo che trattisi di uso irriguo; potabile o industriale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui e' adibita;

  5. 5) estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 3

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

2. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo.

Art. 4

1. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - REALE - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE