Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la meta' dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.
2. Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non puo' superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.
3. Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO