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Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'ammissibilita' all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).

Art. 2

1. I possessori di banconote in Reichsmark come sopra denunciate, che intendano ottenere il beneficio dell'indennizzo, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero) un certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.

2. Ove ritenuto necessario, a giudizio della commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607, gli interessati dovranno inoltre presentare:

  1. a) l'originale o la copia debitamente autenticata della denuncia delle banconote in RM, a suo tempo effettuata;

  2. b) un documento atto a comprovare la qualita' di ex prigioniero, ex internato od ex lavoratore non volontario in Germania.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO