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Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi all'attivita' dell'Assemblea costituente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per provvedere alla ristampa degli atti relativi ai lavori dell'Assemblea costituente.

Art. 2

1. Alla spesa di cui al precedente articolo sara' provveduto mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO