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Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali

Testo vigente

Titolo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Titolo II

Art. 5

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni.

2. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

  1. 1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

  2. 2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

  3. 3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).

3. Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria.

4. Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata.

Art. 6

1. Al capitale della societa', che sara' sottoscritto in una o piu' volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

2. Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

3. Le eventuali riduzioni del capitale della societa' finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.

5. Di tale conferimento l'IMI potra' disporre per sottoscrivere il capitale della societa' di cui al primo comma del presente articolo.

6. Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 7

1. Alla costituzione e all'attivita' della societa' finanziaria di cui al precedente articolo, nonche' ai suoi rapporti con le societa' collegate, si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

2. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

3. Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonche' il capitale della societa' finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

Titolo III

Art. 8

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dallo articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data dei 3 dicembre 1970, con le modalita' previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1975, N.403.

Art. 9

1. All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

2. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

3. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.

4. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

5. Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

6. Per la emissione dei certificati di credito si osservano, le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267.

7. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

8. Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

9. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - GIOLOTTI
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO