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Particolari condizioni di ammissibilita' al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purche' abbiano almeno un quadriennio di anzianita' nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneita' in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito e' prescritto dalle disposizioni vigenti.

2. E' convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualita' di presidi di istituti professionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1971
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO