Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica
Testo vigente
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Art. 2
1. In caso di morte del componente, l'indennita' spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.
Art. 3
1. Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della magistratura verra' tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti, di quiescenza e di previdenza avra' luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura.
2. L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verra' attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennita' disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennita' di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualita' di dipendenti statali.
Art. 4
1. La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 fara' carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 fara' carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO