Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194, e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera', oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in conformita' al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.1
2. I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Societa' e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.
3. I terreni di proprieta' privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilita' gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Societa' stessa.
4. Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalita' di attuazione.
Art. 2
1. Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.
2. Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento
dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data.
3. L'indicazione delle indennita' offerte prevista dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base delle stime eseguite dagli uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima.
4. Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla amministrazione espropriante l'indennita' fissata.
Art. 3
1. In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e cio' a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 515.
2. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sara' dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sara' dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.
3. Qualora la SEA non esegua tutti i lavori previsti nel piano regolatore aeroportuale di cui al primo comma dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al primo comma non avra' effetto.1
Art. 4
1. Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, con funzioni di presidente, verra' nominato dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - VIGLIANESI - FERRARI AGGRADI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO