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Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di S. Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex convento di S. Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Societa' di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000 del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprieta'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il diritto d'uso gratuito e perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "Ex convento di Santa Chiara", contraddistinto nel catasto terreni di detto comune al foglio 120 mappali 97, 153, 161, 162, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 260, B, della superficie complessiva di mq. 11.829, viene limitato fino a tutto l'anno 2065 e alla parte di esso compendio costituita dai mappali 153, B, 179/ parte, 178, 180, 182, 260 e 97/ parte.

Art. 2

1. E' autorizzato, per il prezzo di lire 9.900.000, il trasferimento alla Pia Societa' di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma del diritto di nuda proprieta' sulla porzione di immobile che rimane in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara ai sensi del precedente articolo 1, nonche' del diritto di piena proprieta' sulla restante parte del compendio, con i seguenti obblighi a carico dell'acquirente:

  1. 1) provvedere, fino a tutto l'anno 2065, alla ordinaria e straordinaria manutenzione nonche' al graduale restauro della porzione del compendio che rimarra' in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara;

  2. 2) versare, fino alla scadenza del predetto termine, al Pio Ritiro di Santa Chiara il contributo annuo di lire 400.000 per il mantenimento di ciascuna ricoverata e fino ad un massimo di venti ricoverate, contributo che potra' essere, in caso di svalutazione o rivalutazione della moneta, revisionato in piu' o in meno a richiesta dell'una o dell'altra parte ogni due anni;

  3. 3) corrispondere semestralmente o annualmente all'amministrazione del Pio Ritiro di Santa Chiara, a richiesta della medesima, qualsiasi altra somma che detta amministrazione spendesse per la conveniente assistenza delle ricoverate;

  4. 4) officiare in perpetuo la Chiesa esterna delle ricoverate.

2. Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO