Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:
Percen- Gettito annuo diritti erariali al netto dell'aggio tuale dovuto all'Ente accertatore abbuono
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo 50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo 45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo 40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo 35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo 30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi
e mezzo....................................... 20
2. E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Art. 2
1. Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, e' ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.
Art. 3
1. Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'articolo 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'articolo 2, si fara' fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO