diritto.io

Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1961 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - PRETI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO