Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
Art. 2
1. Il concorso dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale per la assunzione delle nuove unita' di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, nonche' degli oneri derivanti dallo stato di famiglia, dalla progressione economica e di carriera.
2. Il concorso dello Stato per il pagamento della differenza, a favore dei medici degli ospedali psichiatrici, dei centri o servizi di igiene mentale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, tra il trattamento economico in godimento a tale data e lo stipendio tipo e le indennita' stabilite in base all'articolo 5, quarto comma, lettera b) della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri indicati nel comma precedente derivanti dalla concessione dei miglioramenti.
3. Il trattamento economico del personale non medico gravante sulle province e sugli altri enti, da cui dipendono gli ospedali psichiatrici, gia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, non dovra' essere inferiore a quello del personale di pari qualifica o anzianita' successivamente assunto in base all'articolo 5 della predetta legge.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 e' corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o Servizi di igiene mentale una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianita'.
2. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' determinata per le singole qualifiche l'indennita' dovuta ai sensi del precedente comma.
Art. 4
1. Le disposizioni della legge 18 marzo 1968; n. 431, e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici dipendenti dalle province, esistenti alla data del 18 marzo 1968.
Art. 5
1. L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e di cui all'articolo 1 della presente legge. La corresponsione alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici delle somme ad essi assegnate, ha luogo con le modalita' previste dalla predetta legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI - RESTIVO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO