diritto.io

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6 miliardi per l'esercizio 1973.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 4

1. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

2. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

3. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

4. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO