Indennita' di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.
Art. 2
1. L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.
Art. 3
1. L'indennita' infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospedalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospedaliero.
Art. 4
1. L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' cumulabile con le indennita' attribuite per servizio ospedaliero e con le indennita' di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 5
1. L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.
Art. 6
1. L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' corrisposta in misura unica mensile ed e' pensionabile.
Art. 7
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO