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Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attivita' di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.
Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere elevato fino a lire 400 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - ZAGARI
- NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO