Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 7.050 milioni.
2. La maggiore spesa prevista dal precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 2
1. All'onere di lire 1.000.000.000, previsto dal precedente articolo 1, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO