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Modifica dell'articolo 5, lettera d) della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, e' sostituito dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO