diritto.io

Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII e' costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

2. Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonche', previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

3. Il consorzio e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di "Ente per le ville vesuviane".

Art. 2

1. L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

  1. a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o alla espropriazione di ville;

  2. b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprieta' dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

  3. c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

  4. d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Art. 3

1. Organi dell'Ente sono:

  1. a) il presidente;

  2. b) il consiglio di amministrazione;

  3. c) il comitato esecutivo;

  4. d) il collegio dei revisori.

Art. 4

1. Il presidente dell'Ente e' eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

2. Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione e' composta da:

  1. a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

  2. b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

  3. c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1;

  4. d) un rappresentante del Consiglio regionale;

  5. e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  6. f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

  7. g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

2. Puo' essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 6

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

2. Esso delibera quando e' presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 7

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

  1. a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

  2. b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;

  3. c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonche' a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8

1. Il comitato esecutivo e' composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

  1. a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);

  2. b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

  3. c) due dei rappresentanti di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione.

2. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dell'articolo 2.

Art. 9

1. Il collegio dei revisori e' composta da:

  1. a) un funzionario del Ministero del tesoro;

  2. b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

  3. c) un funzionario dell'amministrazione regionale.

2. Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

Art. 10

1. IL presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonche' i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

2. In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

3. Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.

4. Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

Art. 11

1. Costituiscono le entrate dell'Ente:

  1. a) il contributo dello Stato;

  2. b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonche' quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;

  3. c) eventuali proventi patrimoniali.