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Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente e' concesso un contributo straordinario di franchi francesi 234.073, in relazione agli oneri sostenuti dallo Ufficio medesimo per le accresciute spese di funzionamento e per le attrezzature della sede.

2. Il corrispettivo in lire italiane della somma prevista dal precedente comma verra' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire italiane 3.800.000 annue, ed a quello derivante dalla applicazione dell'articolo 2, valutato in lire italiane 29.500.000, si provvede, per l'anno finanziario 1970, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per l'anno finanziario 1971, relativamente all'onere di cui all'articolo I, si provvede mediante riduzione del citato capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' tatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO