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Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assistenza sanitaria e farmaceutica e' estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2

1. Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano gia' titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Art. 3

1. Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di cui all'articolo 1, e' autorizzata a favore dello INAM la spesa di lire 750 milioni annui.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI-AGGRADI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO