Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa di lire 1 miliardo e 350 milioni prevista dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1962, n. 1356, e' aumentata di lire 982.500.000.
2. Il suddetto aumento e' ripartito in ragione di lire 607.500.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e di lire 375.000.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione nel Duomo e Chiostro di Monreale.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 607.500.000 alla Basilica di San Marco in Venezia si provvede iscrivendo al capitolo 5236 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:
2. 45 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1976;
3. 67,5 milioni nell'esercizio finanziario 1977;
4. 90 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1980.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 375.000.000 al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede iscrivendo al capitolo 5278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:
2. 30 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1977;
3. 45 milioni nell'esercizio finanziario 1978;
4. 60 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Art. 4
1. All'onere di lire 75 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO