Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 6 ottobre 1969, concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle vacche, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la sanita', le modalita' per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste dal citato regolamento comunitario e dagli articoli dal 3 all'11 del relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla Commissione delle Comunita' europee il 4 novembre 1969.
2. La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 26 giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, puo' aver luogo in tutti i macelli comunali in cui e' assicurata la presenza di un veterinario ufficiale.
3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.
Art. 2
1. All'onere di lire 1 miliardo di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui previsti per l'anno finanziario 1970 ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera i), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - NATALI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO