Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, e' riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.
2. Il contributo di riscatto del 18 per cento sara' calcolato sullo stipendio godono all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.
Art. 2
1. Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrera' dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Delle suddette norme potra' avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' cessato dal servizio. La stessa facolta' e' concessa ai superstiti del personale medesimo.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, a valutarsi per l'esercizio 1971 in lire 16 milioni, si provvede mediante prelievo dalla gestione dei proventi derivanti dall'amministrazione dei beni gia' di proprieta' dei Savoia, avvocati allo Stato, con conseguente versamento sul capitolo 2601 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1971.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO