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Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1972.

Art. 2

1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO