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Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Testo vigente

Art. 11 Accertamenti delle violazioni

1. I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verra' inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 Sospensione dei lavori

1. Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finche' la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al sindaco perche' ne curi l'osservanza.

Capo III. Norme penali

Art. 13 Lavori abusivi

1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14 Omessa denuncia dei lavori

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 15 Responsabilita' del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16 Responsabilita' del collaudatore

1. Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17 Mancanza del certificato di collaudo

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18 Comunicazione della sentenza

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 19 Costruzioni in corso

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ne' alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' iniziate.

Art. 20 Laboratori

1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

  1. 1) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o Istituti universitari di architettura;

  2. 2) il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

  3. 3) il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

  4. 4) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

  5. 5) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

2. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

3. L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente legge, e' servizio di pubblica utilita'.

Art. 21 Emanazione di norme tecniche

1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

Art. 22 Applicabilita' di norme tecniche vigenti

1. Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO