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Abrogazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazioni all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 571

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dall'legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, e' abrogato.

2. Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validita' viene esteso alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO