Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed Istituti di istruzione secondaria ed artistica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In tutti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e artistica i capi di istituto sono esonerati dagli obblighi di insegnamento.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1969-70.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO