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Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro

Testo vigente

Titolo I. Istituzione, iscritti, scopo e ordinamento

Capo I. Istituzione, iscritti e scopo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione

1. E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".

2. L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.

Art. 2 Scopo

1. L'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

Capo II. Ordinamento

Art. 3 Organi

1. Sono organi dell'ente:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) l'assemblea dei delegati;

  3. 3) il consiglio di amministrazione;

  4. 4) il collegio dei sindaci.

Art. 4 Presidente

1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 5 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 6 Assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

2. I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalita' previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

Art. 7 Funzioni dell'assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

  1. a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

  2. b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;

  3. c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

  4. d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

  5. e) stabilisce i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti degli organi;

  6. f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8 Elezione dell'assemblea dei delegati

1. Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne da' comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.

Art. 9 Eleggibilita' e procedimento elettorale

1. Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 10 gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente.

2. Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale e' costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.

3. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

4. Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianita' di iscrizione all'albo, il piu' anziano di eta'.

5. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10 Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati

1. La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni.

2. L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonche' l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni puo' essere ridotto ad otto.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresi' il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

5. Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

6. Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non e' presente la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 11 Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianita' di iscrizione all'albo.

2. Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalita' indicate per la elezione dei delegati.

3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo provinciale e, a parita' di anzianita' di iscrizione all'albo, il piu' anziano di eta'.

4. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalita' previste per la assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

5. Il presidente convoca altresi' il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci.

6. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.

8. Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive puo' essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati.

9. I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

10. Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.