Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalita' in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, e' prorogato di sei mesi.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO