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Disciplina dell'attivita' sementiera

Testo vigente

Capo I. Attivita' sementiera rilascio della licenza di esercizio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Capo II. Obblighi inerenti all'esercizio dell'attivita' sementiera

Capo III. Classificazione dei prodotti sementieri

Capo IV. Condizioni per l'immissione in commercio

Art. 11

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate.
In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.".

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.1116