Disciplina dell'attivita' sementiera
Testo vigente
Capo I. Attivita' sementiera rilascio della licenza di esercizio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Capo II. Obblighi inerenti all'esercizio dell'attivita' sementiera
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Capo III. Classificazione dei prodotti sementieri
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
Capo IV. Condizioni per l'immissione in commercio
Art. 11
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate.
In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.".
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.1116