Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonche' alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.
2. Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' soppresso.
Art. 2
1. L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni "Sassi" di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.
L'oggetto, le modalita', gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e cosi' composta:
1) dal sindaco della citta' di Matera, che la presiede;
2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
3) da due consiglieri regionali;
4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;
5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichita' della Basilicata;
6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;
7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;.
8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;
9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.
La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione e' affidata la scelta del progetto vincente.
Al vincitore o ai vincitori del concorso e' affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovra' essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico".
Il concorso dovra' essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' aggiunto il seguente comma:
"Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessita' di impedirne qualsiasi utilizzazione".
Art. 4
1. Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni "Sassi" i cui ambienti siano dichiarati inabitabili e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.
2. Per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonche' per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973.
3. Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
4. All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purche' siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.
Art. 6
1. Alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis:
"La gestione urbanistica del centro storico "Sassi", dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, e' affidata al comune di Matera.
Le norme e le modalita' della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO